Art. 13.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

      1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 65:

      1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di

 

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trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari»;

      2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»;

          b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente:

          «a) alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)».